Art. 45.
(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

      «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

          b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».